Art. 836 Codice Navigazione Trasmissione degli atti alle autorità competenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell’unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

Testo in vigore dal 11 febbraio 2017

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.