Art. 774 Codice Navigazione Tenuta dei libri
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell’ENAC.
1. L’esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell’ENAC.
Testo in vigore dal 21 ottobre 2005
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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