Art. 771 Codice Navigazione Documenti di bordo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.
2. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall’obbligo di tenere il giornale di bordo.