Art. 771 Codice Navigazione Documenti di bordo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.

2. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall’obbligo di tenere il giornale di bordo.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.