Art. 754 Codice Navigazione Assegnazione di marche temporanee

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l’attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

2. Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all’articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall’ENAC all’atto dell’assegnazione.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.