Art. 749 Codice Navigazione Ammissione degli aeromobili alla navigazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

2. Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all’articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell’articolo 754.

3. Le condizioni per l’effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell’ENAC.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.