Art. 734 Codice Navigazione Licenze ed attestati

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità all’articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

2. L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica.

3. L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.