Art. 734 Codice Navigazione Licenze ed attestati
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità all’articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
2. L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica.
3. L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.