Art. 732 Codice Navigazione Personale di volo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.