Art. 697 Codice Navigazione Aeroporti aperti al traffico civile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d’idoneità al servizio da parte dell’ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell’articolo 694 e adibiti dal gestore all’esercizio del traffico aereo.