Art. 694 Codice Navigazione Aeroporti privati

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall’ENAC.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.