1. Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall’ENAC.
Testo in vigore dal 29 maggio 2006
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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