Art. 688 Codice Navigazione Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Negli aeroporti situati all’interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d’intesa, dall’ENAC e dall’autorità marittima.