Art. 687 Codice Navigazione Amministrazione dell’aviazione civile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l’applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

2. Le attribuzioni e l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.