Art. 583 Codice Navigazione Spese per l’inchiesta formale

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando l’inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

2. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell’inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l’unico materiale di esercizio dell’armatore e non siano assicurati.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.