Art. 578 Codice Navigazione Inchiesta sommaria
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
2. Competente è l’autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
3. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l’autorità doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all’autorità marittima più vicina.
4. Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell’inchiesta sommaria sono comunicati all’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.
5. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell’avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia all’autorità, che di tale competenza è investita.