Art. 444 Codice Navigazione Decorrenza e durata delle stallie

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l’imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.

2. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.