Art. 442 Codice Navigazione Consegna e riconsegna delle merci
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.
1. In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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