Art. 372 Codice Navigazione Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.