Art. 372 Codice Navigazione Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.