Art. 370 Codice Navigazione Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all’esercizio della professione.