Art. 344 Codice Navigazione Presunzione di perdita della nave
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.