Art. 344 Codice Navigazione Presunzione di perdita della nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.