Art. 342 Codice Navigazione Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell’armatore o dell’arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.