Art. 342 Codice Navigazione Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell’armatore o dell’arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.