Art. 337 Codice Navigazione Partecipazione dell’arruolato alle indennità dovute all’armatore

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all’armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l’arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.