Art. 333 Codice Navigazione Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l’affissione dall’autorità.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.