Art. 333 Codice Navigazione Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l’affissione dall’autorità.