Art. 285 Codice Navigazione Ripartizione degli utili e delle perdite

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell’articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali.

2. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.