Art. 280 Codice Navigazione Documenti per la pubblicità dell’atto di costituzione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

2. La nota deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
d) il nome e la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri.

3. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.