Art. 222 Codice Navigazione Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l’allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.