Art. 219 Codice Navigazione Pesca marittima
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell’ambito del demanio marittimo.
1. È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell’ambito del demanio marittimo.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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