Art. 178 Codice Navigazione Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all’esercizio della nave fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.