Art. 169-bis Codice Navigazione Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:
a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;
b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;
c) il registro dell’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
d) il registro degli infortuni, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
e) il giornale radiotelegrafico, di cui all’articolo 175 del presente codice;
f) il registro di bordo GMDSS, di cui all’articolo 175 del presente codice;
g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;
l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;
m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell’IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;
n) i registri relativi all’uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell’IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;
o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell’IMO con carattere cogente.

Testo in vigore dal 10 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.