Art. 142 Codice Navigazione Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione del luogo dell’ufficio d’iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.