Art. 142 Codice Navigazione Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione del luogo dell’ufficio d’iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.