Art. 140 Codice Navigazione Nome delle navi maggiori

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

2. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola del Regno.

3. L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all’approvazione del ministro per le comunicazioni.

4. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.