Art. 140 Codice Navigazione Nome delle navi maggiori
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
2. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola del Regno.
3. L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all’approvazione del ministro per le comunicazioni.
4. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.