Art. 1319 Codice Navigazione Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.