Art. 1319 Codice Navigazione Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.