Art. 1315 Codice Navigazione Inchiesta formale

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, si applica il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819.

2. Nei casi in cui prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli 581 a 583.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.