Art. 1180 Codice Navigazione Assunzione abusiva di stranieri

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, è punito con l’ammenda da lire trecento a mille.(59)

2. La stessa sanzione si applica all’armatore, all’esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.(59)

Testo in vigore dal 28 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:
- (con l’art. 12, comma 3, lettera a)) che “nel primo comma le parole ”con l’ammenda da lire sessantamila a duecentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni“.” - (con l’art. 12, comma 3, lettera b)) che “nel secondo comma le parole ”Alla stessa pena“ sono sostituite dalle seguenti: ”Alla stessa sanzione“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.