Art. 1180 Codice Navigazione Assunzione abusiva di stranieri
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, è punito con l’ammenda da lire trecento a mille.(59)
2. La stessa sanzione si applica all’armatore, all’esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.(59)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:
- (con l’art. 12, comma 3, lettera a)) che “nel primo comma le parole ”con l’ammenda da lire sessantamila a duecentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni“.” - (con l’art. 12, comma 3, lettera b)) che “nel secondo comma le parole ”Alla stessa pena“ sono sostituite dalle seguenti: ”Alla stessa sanzione“.”