Art. 1179 Codice Navigazione Assunzione irregolare di minori

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.(59)

2. Alla stessa sanzione soggiace l’esercente o il comandante dell’aeromobile, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 12, comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le parole ”con l’ammenda da lire centomila a lire un milione“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.