Art. 1107 Codice Navigazione Mancato intervento per impedire un reato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell’esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell’articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.