Art. 1106 Codice Navigazione Aggravanti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La pena è da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall’articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente, l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d’interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell’articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.

2. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.