Art. 1095 Codice Navigazione Inosservanza di ordine da parte di passeggero

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.