Art. 1095 Codice Navigazione Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.