Art. 1093 Codice Navigazione Causa di non punibilità

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel caso previsto nel primo comma dell’articolo 1091, ancorché ricorrano le aggravanti previste nell’articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l’aeromobile prima dell’involo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.