Art. 1069 Codice Navigazione Opposizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per quanto concerne le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni degli articoli 667 a 669.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.