Art. 1061 Codice Navigazione Forma del pignoramento di aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell’articolo 650.

2. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all’annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l’aeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione.

3. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l’espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.