Art. 1018 Codice Navigazione Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei casi previsti dall’articolo precedente, l’assicuratore non risponde dei danni arrecati dall’aeromobile a terzi sulla superficie.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.