Art. 1017 Codice Navigazione Rischio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’assicuratore risponde delle somme dovute dall’esercente per danni arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d’aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell’articolo 1012.
2. Sono altresì a carico dell’assicuratore le spese incontrate dall’esercente per resistere, con il consenso dell’assicuratore stesso, alle pretese del terzo.