Art. 1017 Codice Navigazione Rischio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicuratore risponde delle somme dovute dall’esercente per danni arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d’aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell’articolo 1012.

2. Sono altresì a carico dell’assicuratore le spese incontrate dall’esercente per resistere, con il consenso dell’assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.