Art. 1007 Codice Navigazione Abbandono delle merci

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicurato può abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando le merci sono andate totalmente perdute;
b) quando l’aeromobile si presume perito;
c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell’articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.