Art. 1004 Codice Navigazione Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’assicurazione dell’aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.
2. L’assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l’interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell’assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.
3. L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.