Art. 1004 Codice Navigazione Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicurazione dell’aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.

2. L’assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l’interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell’assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.

3. L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.