Art. 49 Codice Nautica Obblighi del noleggiatore

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.

Testo in vigore dal 10 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.