Art. 49 Codice Nautica Obblighi del noleggiatore
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.