Art. 48 Codice Nautica Obblighi del noleggiante

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l’ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all’articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l’esercente hanno l’obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.

Testo in vigore dal 10 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.