Art. 36-bis Codice Nautica Titoli professionali del diporto

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

2. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.