Art. 35 Codice Nautica Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.