Art. 32 Codice Nautica Autorizzazione alla navigazione temporanea

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedenteo dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.