Art. 27-bis Codice Nautica Unità da diporto a controllo remoto

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.

2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l’armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall’articolo 39, è in possesso di patente nautica.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2020

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.