Art. 82 Codice Giustizia Contabile Ritenuta cautelare

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.